Un medico, lo abbiamo detto tante volte, è sempre a rischio di denuncia da parte di un paziente. Ma entro quanto tempo il paziente può chiedere il risarcimento di un danno da parte di un professionista sanitario? In questo articolo esaminiamo il rapporto tra responsabilità medica e prescrizione.

Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale

Per affrontare al meglio il rapporto tra responsabilità medica e prescrizione, è bene distinguere innanzitutto due tipologie di responsabilità del medico: quella contrattuale e quella extracontrattuale.
Si ha una responsabilità civile di tipo contrattuale quando si viola un’obbligazione assunta esplicitamente tra il supposto responsabile ed il danneggiato. Due esempi per chiarire: il medico specialista che ha in cura privatamente un paziente ha verso questi degli obblighi contrattuali; lo stesso si può dire di una struttura ospedaliera, una clinica, presso la quale è ricoverata per un intervento una persona malata.
Si ha invece una responsabilità civile di tipo extracontrattuale quando l’obbligo violato è più generico, ossia è piuttosto un dovere di non danneggiare l’altro. E’ questo il caso ad esempio di un medico ospedaliero, il quale – se chiamato in causa – risponde sempre a titolo extracontrattuale.

Legge Gelli e Codice Civile

La più recente disciplina della responsabilità civile professionale dei medici è contenuta, com’è noto, nella cosiddetta Legge Gelli (Legge 8 marzo 2017, n. 24). In particolare, a trattare il tema della “responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria” è l’Art.7. In esso si specificano chiaramente due cose.
Nel primo comma si afferma chiaramente che è la struttura sanitaria a rispondere del comportamento doloso o colposo dei medici da essa utilizzati per adempiere alla propria obbligazione nei confronti del paziente. E si rimanda, infatti, all’Art.1218 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità contrattuale.
Il terzo comma riguarda invece il medico che opera per conto di una struttura sanitaria, del quale si dice che risponde del proprio operato ai sensi dell’Art.2043 del Codice Civile, il quale introduce per l’appunto la responsabilità civile extracontrattuale. A meno che, continua il terzo comma, non “[…] abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Prescrizione e responsabilità civile

Il tema della prescrizione è trattato nel Capo I, Titolo V, Libro VI del Codice Civile, intitolato proprio “Della prescrizione“. La prescrizione, tecnicamente, è l’estinzione di un diritto nel caso che questo non venga esercitato dal titolare nei termini previsti dalla legge. Nel nostro caso, trattasi dell’estinzione del diritto al risarcimento. Il Codice Civile distingue la prescrizione ordinaria dalle cosiddette “prescrizioni brevi“.
La responsabilità civile contrattuale è sottoposta al regime di prescrizione ordinaria la quale, come ci ricorda l’Art.2946, prevede che il diritto al risarcimento si estingue dopo dieci anni.
La responsabilità civile extracontrattuale è invece sottoposta al regime di prescrizione breve. In tal caso, l’estinzione del diritto al risarcimento scatta dopo cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.

Va da sé che i termini di prescrizione interessano, pur se in modo indiretto, le coperture assicurative di un professionista sanitario. L’ultrattività decennale della propria polizza di responsabilità civile, oltre ad essere una garanzia obbligatoria per legge è anche una tutela necessaria che tiene il medico al riparo da richieste di risarcimento tardive.
Per questo è sempre bene consigliarsi con un professionista della consulenza assicurativa per verificare la bontà delle proprie coperture. Per questo esiste SanitAssicura.

 



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