Quando il medico viene ad essere l’esclusivo responsabile di omissione in ambito sanitario, è tenuto al risarcimento alla ASL del danno erariale e delle spese di giudizio. Questo è quanto emerge da una recente sentenza della Corte dei Conti, la 282/2022.

Il fatto

Nel 2020 un medico dirigente di una ASL toscana viene condannato – in sede di giudizio civile – per le conseguenze derivanti da una ritardata diagnosi di patologia tumorale. I giudici di merito riconobbero la responsabilità della stessa Azienda Sanitaria, in solido con lo specialista.

A seguito della sentenza, il professionista provvide regolarmente a risarcire il terzo danneggiato per la propria quota parte.

La Procura erariale e il danno indiretto

A questo punto entra in gioco la Procura erariale. L’ente cita infatti in giudizio per danno indiretto il dirigente medico, imponendogli un risarcimento alla ASL per un danno economico pari ad oltre 35 mila euro, più il reintegro delle spese di difesa sostenute dall’Azienda Sanitaria. Un ulteriore esborso complessivo, per lo specialista, di quasi 50 mila euro.

La Sezione territoriale toscana della Corte dei Conti, afferma la sentenza, giunse «[…] alla conclusione che l’atteggiamento del sanitario fosse stato caratterizzato da superficialità nell’approccio diagnostico-terapeutico, con automatica, costante, adesione ai risultati statistici prevalenti riportati in letteratura, senza minimamente dubitare degli elementi ritenuti indicativi, alla luce del persistere delle problematiche lamentate dalla persona visitata».

Il ricorso in appello del dirigente medico

Il professionista motiva sostanzialmente il proprio ricorso in appello provando ad evidenziare «[l’]incertezza causale e di entità della colpa delineati a suo carico». La Corte però respinge le argomentazioni dell’appellante. L’unica concessione da parte dei giudici riguarda la quantificazione del danno erariale, che viene sensibilmente ridotto di 1/4.

In sostanza, l’appello fa propria la conclusione del giudice di merito, il quale ritenne che il dirigente medico avesse gestito il caso con negligenza, inadeguatezza e imperizia, «[…] sottovalutando segni e sintomi, alla luce delle percentuali statistiche formali, delle quali, invece, avrebbe dovuto dubitare al persistere del problema rilevato […]». Grazie infatti alla dettagliata relazione della CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) erano emersi nel corso del tempo diversi elementi del progredire della patologia tumorale della paziente i quali, se vi fosse stata una condotta diligente da parte del professionista, sarebbero stati compresi e avrebbero portato ad evitare o lenire le successive complicazioni. A tal proposito si scrive: «[l]e numerose circostanze rivelatrici di un caso che fuoriusciva dalla routine, individuate nella consulenza tecnica d’ufficio, avrebbero dovuto portare l’agente a non attenersi acriticamente alla prassi dallo stesso richiamata, valutando che comunque la genericità che caratterizza uno standard comportamentale fissato in linee guida, a certune condizioni, che si sono verificate nella fattispecie, non poteva giustificare l’adozione di una metodologia del tutto insufficiente a fronte dei peculiari segnali di rischio che andavano evidenziandosi, come accertato nella sede peritale».

Sulla gravità della colpa in ambito sanitario

Interessante è la riflessione che i giudici della Corte dei Conti propongono sul tema della gravità della colpa in ambito sanitario. La valutazione della gravità dev’essere infatti rapportata sia alla delicatezza del bene da tutelarsi – la salute – sia alle particolarità delle leggi che governano il settore. Per questo l’atteggiamento omissivo che ha caratterizzato il comportamento professionale del medico «[…] anche in forza del ruolo ricoperto presso la struttura sanitaria, non può che costituire, con ragionevole sicurezza, secondo le conclusioni peritali, la fonte del danno derivato dalla ritardata rilevazione della malattia tumorale da cui era affetta la paziente».

La riduzione del danno erariale

Il risarcimento alla ASL viene riconosciuto dalla Corte dei Conti in misura inferiore di 1/4 rispetto a quanto chiesto dalla Procura, alla luce di alcuni fattori attenuanti:

  • l’età avanzata della paziente;
  • la portata contenuta delle conseguenze lesive;
  • il pronto risarcimento alla danneggiata della quota a proprio carico.

RC professioni sanitarie e danno erariale

È sempre bene controllare sul proprio contratto assicurativo di copertura della responsabilità civile professionale se è coperto il danno erariale. In genere lo è ma, prima di trovarsi a brutte sorprese, val la pena far eseguire a professionisti della consulenza, un check up della propria posizione assicurativa.

 



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