101225.t.W320.H200.M4

– Le Commissioni ambiente e industria del Senato hanno dato l’ok alle modifiche alla tassa sugli extraprofitti della banche contenute in un emendamento del governo al decreto asset che è stato approvato. Le principali novità riguardano l’esclusione dalla base imponibile della tassa dei margini di interesse sui titoli di Stato e la possibilità per le banche di scegliere tra il versamento dell’imposta oppure la destinazione a riserva non distribuibile di un importo pari a due volte e mezza l’imposta.

In particolare, il contributo straordinario è pari al 40% applicato sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento dello stesso margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2022.

La disposizione, inoltre, rimodula l’importo massimo dell’imposta straordinaria che può versare il singolo istituto, commisurato non più allo 0,1% dell’attivo ma allo 0,26% dell’attivo ponderato relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023. Le banche, si legge ancora nell’emendamento, al posto del versamento dell’imposta, “possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a riserva non distribuibile un importo pari a due volte e mezza l’imposta”.

Tale riserva, prosegue l’emendamento “rispetta le condizioni del Regolamento Ue n.575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1″. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati. L’emendamento prevede anche il divieto di traslare gli oneri della tassa straordinaria sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilerà sulla puntuale osservanza della disposizione.

Novità anche sulle norme contro il caro voli. Infatti in un emendamento il governo ha sostituito il divieto secco di applicare tariffe aeree “del 200 per cento superiori alla tariffa media del volo” sui collegamenti con le isole con un maggior potere di intervento dell’Antitrust sulle politiche di prezzo delle compagnie aeree.

In particolare, l’emendamento stabilisce che l’Antitrust possa attivare quando le condotte delle compagnie portano “a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell’ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200%”. La riscrittura delle disposizioni contro il caro voli rispetto a quelle inserite nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sarebbe stata dettata dalla necessità di rendere la norma più coerente con il quadro della legislazione comunitaria in tema di concorrenza. Confermato il divieto all’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazione.

Fonte

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *