Aumentare la propria pensione ed essere più tranquilli finanziariamente dopo una vita di lavoro è un’esigenza sempre più sentita dai camici bianchi italiani. Esigenza intercettata dall’ente previdenziale Enpam che, per questo motivo, ha messo a disposizione dei propri iscritti diverse soluzioni per migliorare la posizione previdenziale e dar modo di incrementare l’assegno di pensione. Si tratta di strumenti flessibili, adattabili in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere e anche alle esigenze e disponibilità economiche del momento.
Uno di questi strumenti consiste nei riscatti, che andiamo ora ad esaminare in dettaglio.
Aumentare la propria pensione con i riscatti
I riscatti consentono di far valere a fini pensionistici dei periodi che non sono coperti da contribuzione, garantendo un aumento dell’anzianità contributiva e, di conseguenza, della pensione. Inoltre, i contributi volontari da riscatto, così come quelli ordinari, sono interamente deducibili dalle tasse. La domanda di riscatto non è vincolante. Una volta ricevuta la proposta da parte degli uffici, l’eventuale accettazione va spedita entro 120 giorni, trascorsi i quali la proposta viene considerata decaduta.
I requisiti per chiedere i riscatti
Ecco quali sono le condizioni per gli iscritti per poter fare domanda di riscatto:
- non aver compiuto l’età per la pensione al momento in cui presenta la domanda;
- aver maturato un’anzianità contributiva al fondo non inferiore a 10 anni;
- essere in regola con il pagamento di altri riscatti in corso;
- non aver fatto domanda di pensione d’inabilità assoluta permanente;
- non aver rinunciato da meno di 2 anni allo stesso riscatto.
I periodi riscattabili
Il riscatto può essere totale o parziale, si può cioè scegliere di riscattare tutto il periodo previsto o solo una parte. Ecco quali sono i periodi riscattabili nel dettaglio:
- il corso legale del diploma di Laurea (esclusi gli anni fuori corso): quindi 6 anni per i medici chirurghi; 5 anni per gli odontoiatri laureati con il “Vecchio Ordinamento” e 6 anni per gli odontoiatri laureati in base al DM 270/2004 (a partire dall’anno accademico 2009/2010);
- il corso di specializzazione frequentato entro il 31 dicembre 2006;
- il corso di formazione in medicina generale frequentato entro il 4 novembre 2010;
- il servizio militare o civile;
- il periodo precontributivo compreso tra l’iscrizione all’Albo professionale e il 1° gennaio 1990 per i medici chirurghi, oppure il 1° gennaio 1995 per i laureati in Odontoiatria;
- i periodi precontributivi in cui non risultano contributi versati dalle Asl (sebbene sia un’eventualità molto rara);
- i periodi di sospensione dell’attività convenzionata;
- i periodi liquidati (cioè i periodi contributivi relativi a precedenti rapporti professionali svolti in regime di convenzione per i quali l’Enpam ha restituito i contributi).
Come e quando pagare
Il pagamento va effettuato tramite bollettino Mav, ed è possibile optare per la soluzione unica (da versare il mese successivo a quello in cui l’accettazione è stata registrata), o in due rate semestrali, con scadenze al 30 giugno e al 30 settembre.