Il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile un’istanza di ammissione al passivo avanzata da un creditore, ritenendola tardiva. La richiesta riguardava un credito nei confronti di una società sottoposta a confisca di prevenzione. Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha dimostrato di non essere a conoscenza del procedimento di prevenzione né della confisca definitiva, poiché era emerso che aveva già interagito con l’autorità giudiziaria durante il processo.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che il creditore era consapevole della proposta transattiva formulata durante il procedimento, il che significava che avrebbe dovuto presentare la propria domanda di ammissione entro il termine stabilito di 180 giorni dalla definitività della confisca. La legge stabilisce infatti che, anche in assenza di comunicazioni specifiche riguardo alla confisca, il termine di decadenza decorre indipendentemente dalla ricezione di avvisi.
Il difensore del ricorrente ha presentato un ricorso per cassazione, sostenendo che non fosse stata provata l’effettiva conoscenza della data di definitività della confisca, poiché l’interessato non aveva partecipato al procedimento. Tuttavia, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che non vi fosse alcuna prova che giustificasse l’assenza di conoscenza del procedimento e che il ricorrente non avesse potuto rispettare il termine per cause a lui non imputabili.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con obbligo per il ricorrente di coprire le spese processuali e versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.