L’articolo 8 della legge 40 del 2004 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, che ha emesso la sentenza numero 68. La Corte ha stabilito che il nato in Italia da una donna che ricorre a tecniche di procreazione assistita (PMA) all’estero deve essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale, che ha dato consenso per l’utilizzo delle tecniche.
La Corte ha evidenziato che l’attuale normativa impedisce il riconoscimento dello stato di figlio, andando contro l’interesse del minore. Questo contrasta con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, violando l’identità personale del nato e il suo diritto a un riconoscimento giuridico certo e stabile sin dalla nascita.
La decisione si fonda su due principi fondamentali: il comune impegno di una coppia che decide di ricorrere alla PMA, dal quale nessuno dei genitori può sottrarsi, e l’importanza dell’interesse del minore, il quale deve vedere riconosciuti i diritti nei confronti di entrambi i genitori. La mancanza di tale riconoscimento fin dalla nascita compromette i diritti del minore a ricevere supporto, educazione e assistenza morale da entrambi i genitori e a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi.
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Fonte: www.adnkronos.com