FIOTOLa FIOTO, Federazione italiana degli operatori in tecniche ortopediche, plaude alla posizione di apertura al confronto che ha contraddistinto le politiche della Regione Abruzzo in tema di assistenza protesica di questi ultimi anni. «Libera da posizioni preconcette in tema di collaborazione pubblico/privato, che troppo spesso hanno ostacolato le riforme del settore, la regione Abruzzo è andata oltre ed ha deciso di perseguire con i fatti (e non solo sulla carta) quegli obiettivi di sburocratizzazione del sistema e di abbattimento delle liste attesa che il Governo aveva imposto durante la pandemia» spiegano.

«Oggi, al termine di 2 anni di sperimentazione, tutti gli attori coinvolti, personale sanitario, strutture ortopediche, ma soprattutto gli assistiti, sono concordi nel ritenere efficaci ed efficienti le procedure agevolate introdotte dalla OPGR 60/2020.  L’auspicio della FIOTO, promotrice della proposta di semplificazione dei percorsi erogativi, è quello di veder presto applicate uniformemente su tutto il territorio nazionale,  le procedure recepite dalla L.R. Abruzzo n. 5/2023» spiega ancora la Federazione.

Nella nota anche una spiegazione della legge regionale abruzzese:

«Sul BUR Abruzzo del 18/01/2023 n. 3 è stata pubblicata la  Legge Regionale 11 gennaio 2023, n. 5 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti, che all’art. 28 dispone quanto segue:

Art. 28 – (Disposizioni in materia di Assistenza Protesica e Integrativa)

  1. La Regione fa proprie le disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di Assistenza Protesica e Integrativa agli aventi diritto di cui alla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 15 maggio 2020.

La regione Abruzzo, dopo 2 anni di positiva sperimentazione delle procedure semplificate di accesso alle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa (incluse negli elenchi 1, 2A e 2B di cui Allegato 5 al DPCM del 12.01.2017 e gli ausili di cui all’Allegato 2 dello stesso decreto), regolamentate durante la fase pandemica con OPGR 60/2020, ha finalmente deciso di mettere a regime quelle procedure, recependole definitivamente con legge regionale n. 5/2023.

Dal 19 gennaio (data di entrata in vigore della L.R. 5/2023) le ASL provvederanno ad autorizzare le prestazioni riguardanti dispositivi/ausili ortopedici, ma anche per le altre prestazioni di assistenza protesica, per le quali la concessione e l’autorizzazione o il rinnovo è disciplinato dal DPCM LEA 2017 Allegato 12 e assistenza integrativa di cui agli Allegati 2 e 11, secondo le procedure semplificate adottate nel 2020 con OPGR n. 60, come di seguito riportate:

  • Gli assistiti in possesso di prescrizione si recano direttamente presso un soggetto erogatore, di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell’art.8 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che delegheranno per il prosieguo della procedura.
  • Gli assistiti in terapia di mantenimento, secondo un piano definito non suscettibile di modificazioni, pur sprovvisti di prescrizione medica, che necessitano di un rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA per modifica delle condizioni somatiche, usura o rottura dei presidi in uso, decorrenza dei termini di rinnovo, si recano direttamente presso un soggetto erogatore di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell’art.8 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che delegheranno per il prosieguo della procedura, su responsabilità del professionista sanitario (tecnico ortopedico direttore tecnico di struttura iscritto all’Ordine) previa valutazione e conseguente certificazione tecnica dello stato di necessità/rispondenza delle esigenze funzionali pregresse.  Limitatamente alle sole condizioni di usura o rottura dei presidi in uso da parte di assistiti in terapia di mantenimento, i quali sebbene sprovvisti di prescrizione medica, risultano comunque titolari di un piano definito non suscettibile di modificazioni e purché avvenga nel rispetto dell’articolo 1, comma 9 dell’allegato 12 del DPCM del 12 gennaio 2017 “…la prestazione deve essere appropriata rispetto al bisogno dell’utente  e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento”.
  • Il professionista sanitario direttore tecnico della struttura erogatrice (tecnico ortopedico iscritto all’Ordine) certificherà l’idoneità funzionale, la sicurezza d’uso e la rispondenza del dispositivo medico al piano terapeutico pregresso, ai fini del collaudo.
  • Il mandato di patrocinio verrà trasmesso in via telematica all’apposito “Ufficio protesi” della ASL di pertinenza, che provvederà alle verifiche del caso e alla successiva autorizzazione della fornitura; e contestualmente deve essere inviata comunicazione allo specialista di riferimento responsabile della conduzione del piano riabilitativo – assistenziale individuale, con possibilità da parte dello stesso di eseguire il collaudo (articolo 1, commi 13 e 14 dell’allegato 12, del DPCM del 12.01.2017).



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