Il battesimo è un sacramento che non può essere annullato, poiché il concetto di ‘sbattezzo’ non esiste nella dottrina della Chiesa. Il Diritto Canonico stabilisce che le iscrizioni nel Registro dei Battesimi non possano essere modificate o cancellate, salvo per correggere errori di trascrizione. La nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi sottolinea che il Registro dei Battesimi funge da documento storico e oggettivo delle azioni sacramentali compiute dalla Chiesa. Tali registrazioni sono essenziali per il buon ordine amministrativo-pastorale, per motivi teologici e per garantire la sicurezza giuridica, tutelando i diritti delle persone coinvolte e di terzi.
Pertanto, non è permesso modificare o cancellare i dati iscritti, a meno che non si tratti di errori di trascrizione. Anche se il Codice di Diritto Canonico non menziona esplicitamente tale divieto, la formulazione delle norme implica un assoluto divieto di modifica. La Chiesa si basa su queste norme per garantire che l’attività sacramentale possa essere esercitata. Senza una registrazione valida del Battesimo, non si potrebbe assicurare la validità della ricezione degli altri sacramenti. Infatti, un ministro non può autorizzare la celebrazione di altri sacramenti senza una certificazione che attesti la ricezione del Battesimo. In sintesi, la registrazione del Battesimo è crucial per l’operato sacramentale della Chiesa, garantendo la continuità e la validità delle pratiche religiose.