Per i camici bianchi che lavorano in regime di libera professione, dover sospendere l’attività a causa di un problema di salute non banale è un imprevisto particolarmente seccante (oltre che preoccupante) cui far fronte. Fortunatamente, Enpam prevede il diritto ad un’indennità per tutti questi casi. Esaminiamoli nello specifico.

Chi può chiedere l’indennità

Come si legge sul sito dell’Enpam, i liberi professionisti che in caso di infortunio o malattia possono chiedere l’apposita indennità sono quelli che:

  • hanno tre anni solari di iscrizione e contribuzione alla gestione Quota B del Fondo di previdenza generale, di cui uno nell’anno che precede la malattia o l’infortunio;
  • sono in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi al Fondo di previdenza generale;
  • sono diventati inabili in modo temporaneo e assoluto a causa di una malattia o di un infortunio per un periodo superiore a 30 giorni continuativi;
  • hanno sospeso tutte le attività professionali (come liberi professionisti, convenzionati, dipendenti);
  • non hanno compiuto 68 anni di età;
  • non sono pensionati della gestione Quota B;
  • non hanno presentato domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente;
  • non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di maternità
  • non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di gravidanza a rischio

Termini e importo dell’indennità

L’indennità, come spiegato sulla pagina della Fondazione, decorre a partire dal 31° giorno dalla data dell’infortunio o della malattia per un massimo di 24 mesi(anche non continuativi nell’arco degli ultimi 48 mesi).

Per camici bianchi che versano i contributi con l’aliquota piena il sussidio corrisponderà all’80 per cento del reddito dichiarato ai fini della Quota B, mentre per coloro che versano i contributi con l’aliquota ridotta il sussidio viene calcolato in base alla percentuale versata.

Indennità per gravidanza a rischio

Il caso della gravidanza a rischio rappresenta una fattispecie a parte per la quale è prevista una tutela specifica. Questa, si legge sul sito Enpam, spetta all’iscritta purché abbia sospeso tutte le attività lavorative, non abbia già diritto a un trattamento economico per gravidanza a rischio da altre gestioni previdenziali obbligatorie, e non sia tutelata da altre indennità economiche per malattia, per TBC o per disoccupazione.

L’indennità decorre dal primo giorno in cui viene diagnosticata la gravidanza a rischio. Non vanno considerati i i periodi eventualmente già coperti da polizza assicurativa per malattia né quelli retribuiti dalle aziende sanitarie oppure i periodo coperti dalle prestazioni per inabilità temporanea dell’Enpam (come per le libere professioniste iscritte alla gestione Quota B dell’Enpam). L’assegno è giornaliero e viene stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’ente.

 



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