Al momento non esiste una normativa specifica che qualifichi espressamente i momenti formativi, se pure obbligatori, come orario di lavoro, dunque, i crediti che devono essere acquisiti nel triennio possono essere conseguiti durante l’orario di lavoro solo previa autorizzazione del datore.

La giurisprudenza, però, si è pronunciata già in diverse occasioni sia a livello comunitario che nazionale in merito ai corsi di formazione imposti dal datore di lavoro che non siano direttamente funzionali all’attività del lavoratore (ad esempio quelli per svolgere il ruolo di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori).  In tali casi si è ritenuto che le ore di formazione andassero pagate come straordinario se non venivano inglobate nelle ore lavorative.

Si tratta ancora di una giurisprudenza complessivamente esigua, ma che sembra andare nell’ottica di una maggiore tutela per il lavoratore, dunque, al prospettarsi di una criticità di questo tipo occorrerà un’analisi specifica del caso concreto per capire se sia possibile o meno avanzare una richiesta di pagamento per le ore formative.



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