La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere il figlio nato in Italia tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero. La sentenza, pubblicata con il numero 68, stabilisce che l’articolo 8 della legge 40 del 2004, che non prevede il riconoscimento da parte di entrambe le madri, è illegittimo. La Corte ha accolto le istanze sollevate dal Tribunale di Lucca, evidenziando che il mancato riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale viola diversi articoli della Costituzione, inclusi quelli relativi all’identità personale e ai diritti del minore.
In particolare, la Corte ha evidenziato che l’interesse del minore deve essere tutelato attraverso il riconoscimento di entrambi i genitori, garantendo così una stabilità giuridica sin dalla nascita. Questa decisione afferma che un figlio ha diritto a relazioni significative con entrambi i genitori e che la responsabilità genitoriale deve essere condivisa.
In un’altra pronuncia, la sentenza numero 69 ha considerato legittima la scelta del legislatore di non consentire l’accesso alla PMA per le donne single, ritenendo questa decisione non manifestamente irragionevole e giustificata dal principio di precauzione per la tutela dei futuri nati. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che non ci sono ostacoli costituzionali per una futura estensione dell’accesso alla PMA a nuclei familiari diversi, comprese le famiglie monoparentali.
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Fonte: www.adnkronos.com